STUDIO TECNICO - sezione edile 
 
 
V. A. da Giussano 23, Broni (PV) 
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DOTT. ING. GALLARATI LUCA 
INGEGNERE CIVILE STRUTTURISTA 
 
V. A. da Giussano 23 
Broni (PV) c.a.p. 27043 
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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI 
 
Ing. Gallarati Carlo 
Ing. Gallarati Luca
 
Ing. Gallarati Luca
 
Ing. Gallarati Carlo
 
 
 
 
- NON SI GARANTISCE PER L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE - 
 
CONSIGLI UTILI : 
 
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA : 
 
La certificazione energetica (A.C.E. - Attestato di Certificazione Energetica), va redatto da Soggetti Certificatori autorizzati, regolarmente iscritti all'Albo dei Certificatori Energetici Regionale. Possono essere Certificatori Energetici Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti, basta che oltre che al loro rispettivo Albo professionale siano anche iscritti appunto all'Albo Regionale dei Certificatori Energetici. 
 
Tale Documento va redatto esclusivamente utilizzando l'apposito software fornito dalla propria Regione, o utilizzando altri appositi programmi convenzionati con il C.E.N.E.D. 
 
L'attestato di certificazione energetica va redatto in duplice copia dal Soggetto Certificatore, le due copie vanno firmate in originale da quest'ultimo, dopodichè tali copie vanno fatte vidimare presso il Comune di riferimento, una copia rimane al Comune d'archivio, l'altra copia va consegnata al Committente, una ulteriore copia ovviamente viene spedita telematicamente in fase precedente direttamente dal Soggetto Certificatore al Catasto Energetico (C.E.N.E.D.). 
 
Il costo fisso di ogni pratica energetiche è di 10.00 €, per richiedere la targa energetica dove necessario il costo fisso è di 50.00 € spese di spedizione a parte. A parte rimane inoltre chiaramente la parcella professionale del Soggetto Certificatore, che può variare a seconda del caso e da Professionista a Professionista. 
 
I casi in cui ci sia l'obbligo della redazione dell'A.C.E. sono i seguenti : 
 
1) In caso di interventi di nuova costruzione, demolizione, ricostruzione in manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito ; 
 
2) In caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari ; 
 
3) Dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari ; 
 
4) In caso di sostituzione del generatore di calore ; 
 
5) Dal 1° Gennaio 2012 per la pubblicità immobiliare presso Agenzie immobiliari, giornali e/o riviste di settore, siti internet dedicati e simili. In particolare bisognerà esporre in vista sull'annuncio la classe enegetica con il corrispondente valore numerico per l'immobile pubblicizzato ;  
   
In tutti questi casi c'è l'obbligo di redigere l'A.C.E. 
 
Il testo di riferimento a proposito per la Regione Lombardia è il D.G.R. 5018/2007 e successive modifiche, ulteriori informazioni sul sito internet del C.E.N.E.D. 
 
Nello specifico lo S.T. ING. GALLARATI può effettuare certificazioni energetiche degli edifici (A.C.E.), per maggiori informazioni a riguardo preghiamo di volerci contattare direttamente. 
 
AMPLIAMENTI DI EDIFICI ESISTENTI : 
 
Nel caso in cui si abiti in un edificio situato al di fuori del centro storico (zona A) ad esempio in zona B, nell'ambito del "piano casa", sarebbe possibile effettuare ampliamenti nonostante magari non fosse più disponibile cubatura edificabile. 
 
Meramente per quanto riguarda la Regione Lombardia sarebbe possibile effettuare ampliamenti ai sensi della L.R. 13/09 art. 3 comma 1, e sempre e comunque nel rispetto di tutti i regolamenti Comunali e Nazionali vigenti in materia, come ad esempio rispetto delle distanze dei confini, rapporti areo-illuminanti (R.A.I.), ecc... 
 
L'unica cosa è che per sfruttare questa possibilità è necessario migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno il 10% rispetto la situazione originale, questo presentando a fine lavori un Attestato di Certificazioni Energetica redatto appositamente che appunto attesti questo aspetto. Nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento sia già al di sotto di una soglia minima, ovviamente allora l'A.C.E. non serve più. 
 
Per maggiori informazioni a riguardo, e per ad esempio verificare che la Vs. abitazione possa rientrare in questa casistica preghiamo di contattarci direttamente. 
 
 
VERIFICA DELLA PROPRIA PROPRIETA' : 
 
Consigliamo vivamente a tutti coloro che abbiamo dubbi sulla vera entità della propria Proprietà, ad esempio "Il cortile sotto casa sarà mio o del Vicino?", "Il mio terreno arriverà fino a quegli alberi in fondo o si ferma prima?", "Questa parte di abitazione sarà in comproprietà col Vicino o sarà esclusivamente mia?"...In tutti questi e altri casi consigliamo di effettuare verifiche a riguardo per capire esattamente l'entità effettiva della propria Proprietà, e nel caso regolarizzare situazioni ambigue e potenzialmente pericolose. 
 
A proposito vogliamo inoltre precisare che tali verifiche possono essere effettuate oltreche presso gli Uffici Comunali, anche in Catasto, e tramite Notai presso la Conservatoria, dove vengono archiviati tutti gli Atti Notarili. Sottolineamo il fatto che comunque l'unico Atto che può Ufficialmente dimostrare la Proprietà di un bene è l'Atto Notarile, non bisogna fidarsi di eventuali scritture private e/o di documenti Catastali magari anche datati, questo perchè il Catasto Italiano non è probatorio, cioè non dimostra la Proprietà a livello Giuridico, ma solamente a livello Fiscale. 
 
Queste verifiche sono importanti in prospettiva di successioni, lavori da effettuare, compravendite ecc.. 
 
E' importante conservare accuratamente la documentazione tecnica inerente la propria Proprietà come in particolare : 
 
- Documentazione Catastale aggiornata e completa ; 
 
- Disegni completi della propria abitazione aggiornati (planimetrie, prospetti, sezioni ed eventualmente rendering grafici 3D) ; 
 
- Atti Notarili ; 
 
- Dichiarazioni di conformità degli impianti (Impianti elettrico, Impianto idrico-sanitario e gas ecc...) ;   
 
- Copie complete (meglio se anche protocollate) di eventuali progetti (architettonici e/o strutturali) inerenti lavori eseguiti in passato ; 
 
- Tutti gli eventuali attestati, documentazioni varie inerenti abitazione, impiantistica, edifico in generale ecc., come ad esempio gli A.C.E. e i C.P.I. (Certificati di Prevenzione Incendi) ; 
 
Siamo a disposizione per chi volesse effettuare ricerche a livello Catastale o a chi necessitasse di dover regolarizzare situazioni incerte. 
 
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) : 
 
La Seganalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), va a sostituire per alcuni determinati tipi di interventi la "vecchia" Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). 
Le differenze sostanziali tra le due sono le seguenti : 
 
1) Con la S.C.I.A. i lavori si possono iniziare subito senza aspettare i 30gg dalla data del Protocollo come è invece per la D.I.A. ; 
 
2) Al contrario della D.I.A. con la S.C.I.A. l'Ente Comunale ha la possibilità di verificare l'esecuzioni dei lavori entro 60gg dalla data del Protocollo anche a lavori già iniziati ; 
verificando l'effettiva conformità con i progetti presentati ecc... ; 
 
3) Con la S.C.I.A. al contrario che con la D.I.A. non c'è l'obbligo da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori di presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ;  
 
Sostanzialmente con la S.C.I.A. si va snellire ulteriormente la trafila burocratica e la tempistica necessaria per l'ottenimento dei permessi utili per l'esecuzione di alcuni interventi edilizi di ristrutturazione leggera, manutenzione straordinaria ecc...; di conseguenza però si va ad aumentare la responsabilità del Tecnico incaricato già di per sè molto grande.   
 
Quelle sopra indicate sono alcune delle principali differenze tra S.C.I.A. e D.I.A., in caso si volesse saperne di più invitiamo a contattarci direttamente e/o a contattare direttamente gli Uffici Tecnici Comunali del Vs. Comune di residenza che sapranno ancor meglio dare delucidazioni in merito.